Intermediazione di Rifiuti

Wei opera come intermediario, come definito dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, svolgendo attività di recupero o smaltimento di rifiuti per conto terzi

Servizi di intermediazione rifiuti di Wei

Wei Ambiente è specializzata nella gestione dell’intermediazione di rifiuti, fungendo da ponte tra produttori/detentori di rifiuti e trasportatori o destinatari finali. Conformemente all’art. 183 del d.lgs. 152/2006 e al Regolamento CE 1013/2006, l’azienda opera nel rispetto dei principi normativi e della corresponsabilità nella gestione dei rifiuti.
Il Regolamento CE 1013/2006 sancisce il medesimo principio definendo l’intermediario come “chiunque disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall’articolo 12 della direttiva 2006-12- CE

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Ruolo dell'intermediario rifiuti

L’intermediario di rifiuti svolge un ruolo cruciale nel garantire la migliore collocazione possibile per i rifiuti, considerando sia aspetti ambientali che economici. Questo avviene attraverso la selezione e la connessione delle figure coinvolte nella gestione dei rifiuti, tutte iscritte all’albo dei gestori ambientali.

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Autorizzazioni e classificazione

Per poter svolgere la propria attività, l’intermediario dei rifiuti (senza la detenzione degli stessi) è tenuto all’iscrizione nella categoria 8 dell’albo gestori ambientali.
La categoria 8, specificatamente indicata come intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione” è suddivisa in classi in base alla quantità di rifiuti trattati permette una gestione accurata. L’iscrizione richiede la nomina di un responsabile tecnico conforme ai requisiti di legge e la presentazione di una garanzia finanziaria.

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La nostra esperienza e conformità normativa garantiscono una gestione responsabile e efficace dei rifiuti

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Obblighi documentali

Le imprese che svolgono attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti sono obbligate alla tenuta dei registri di carico e scarico, sia nel caso di rifiuti pericolosi sia nel caso di rifiuti non pericolosi. Detti registri, che devono essere obbligatoriamente numerati e vidimati dalla camera di commercio di competenza, vanno custoditi presso la sede dell’intermediario.
Sulla questione documentale, gli intermediari hanno diversi obblighi da rispettare, quali:
vidimazione dei registri presso la Camera di Commercio competente per territorio;
• compilazione dei registri entro 10 giorni lavorativi dalla relativa transazione;
• conservazione di una copia del formulario emessa dal produttore (anche detta “quinta copia”);
• invio del MUD entro data stabilita dalla normativa;
• conservazione del registro integrato e dei relativi formulari per 5 anni dalla data della registrazione.

Per ottenere maggiori dettagli sui servizi di intermediazione rifiuti di Wei Ambiente e le modalità di iscrizione alla categoria 8, contattateci oggi stesso.

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